L’area dello svantaggio scolastico è molto ampia in quanto gli alunni possono presentare richiesta di speciale attenzione per diverse ragioni: svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, problemi di salute, etc.
Tutte queste differenti problematiche non vengono o possono non venir certificate ai sensi della Legge 104/92 o della Legge 170/2010, non dando conseguentemente diritto alle misure previste dalle stesse.
La Direttiva Ministeriale del 2012 e le relative Indicazioni operative del 2013 stabiliscono che il Consiglio di Classe possa attribuire lo status di Bisogno Educativo Speciale, anche temporaneo, per uno studente in presenza di svantaggio scolastico e, di conseguenza, stilare un Piano Didattico Personalizzato come per gli alunni DSA.
Rientrano nella categoria di svantaggio scolastico:
- alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD);
- alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline cognitivo);
- alunni con disagio psicologico;
- alunni con svantaggio economico;
- alunni con svantaggio linguistico e culturale;
- alunni con serie problematiche legate alla salute fisica;
- etc.
Esame di Stato
Alla fine del percorso scolastico, lo studente affronterà l’Esame di Stato utilizzando gli strumenti compensativi deliberati dal Consiglio di Classe. Il Diploma conseguito non riporta alcuna traccia del BES.
Normativa
2012: Direttiva 27 dicembre: Strumenti di intervento per alunni con BES
2013: Circolare ministeriale n.8: Indicazioni operative
2013 (nota MIUR 2563) Strumenti di intervento per alunni con BES
2018 (Nota Miur) L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.
2019 (nota MIUR) BES. Chiarimenti